Corte d’Appello di Napoli, sez. IV, 28.02.2023, sentenza n. 732
Avanti al tribunale di Napoli, veniva instaurato giudizio di sfratto per morosità e conseguente risoluzione contrattuale per inadempimento relativamente ad un immobile di proprietà della ricorrente sito in Napoli. Il conduttore si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in quanto non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria. Con sentenza, il tribunale di Napoli dichiarava improcedibile la domanda e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il tribunale riteneva irrilevante e tardiva l'istanza formulata successivamente allo spirare del termine di legge di giorni 15. Si trattava infatti di istanza che era stata introdotta quando il termine assegnato per l'esperimento del procedimento di mediazione era già ampiamente scaduto. Non poteva obiettarsi che in difetto di espressa previsione di legge, il termine in questione non avesse natura perentoria. Infatti, il carattere della perentorietà del termine può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato. Inoltre il tribunale ha ritenuto irrilevante che fosse stato esperito nei termini il tentativo di negoziazione assistita.
In sede di appello, la parte appellante, nel censurare la sentenza di prime cure, ha concentrato le sue critiche sostenendo che la procedura di negoziazione sia stata esperita tempestivamente entro il termine di giorni 15. L’appellante – secondo la Corte – avrebbe dovuto preliminarmente censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non esperita la procedura di mediazione - circostanza, per altro, vera -. Dal tenore della sentenza di primo grado, come detto, emerge chiaramente che il tribunale abbia voluto fare riferimento al mancato esperimento della procedura di mediazione, unica procedura che costituisca una condizione di procedibilità nella materia di locazione; pertanto, l'appellante avrebbe dovuto censurare questa statuizione e non limitarsi a sostenere che la procedura di negoziazione era stata esperita tempestivamente. Secondo la Corte, non può sostenersi che l'esperimento della procedura di negoziazione assistita abbia carattere sostituivo dell'esperimento della procedura di mediazione e che quindi, nella specie in esame, sia stata soddisfatta comunque la condizione di procedibilità. Nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria le parti possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010. Nella specie, dunque, una volta sollevata tempestivamente l'eccezione di mancato esperimento della mediazione e rilevata tale omissione dal giudice, la procedura di mediazione doveva in ogni caso essere esperita.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado e le spese del grado di appello vengono compensate in considerazione delle incertezze provocate dal contenuto non del tutto preciso della sentenza di primo grado °.
In sede di appello, la parte appellante, nel censurare la sentenza di prime cure, ha concentrato le sue critiche sostenendo che la procedura di negoziazione sia stata esperita tempestivamente entro il termine di giorni 15. L’appellante – secondo la Corte – avrebbe dovuto preliminarmente censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non esperita la procedura di mediazione - circostanza, per altro, vera -. Dal tenore della sentenza di primo grado, come detto, emerge chiaramente che il tribunale abbia voluto fare riferimento al mancato esperimento della procedura di mediazione, unica procedura che costituisca una condizione di procedibilità nella materia di locazione; pertanto, l'appellante avrebbe dovuto censurare questa statuizione e non limitarsi a sostenere che la procedura di negoziazione era stata esperita tempestivamente. Secondo la Corte, non può sostenersi che l'esperimento della procedura di negoziazione assistita abbia carattere sostituivo dell'esperimento della procedura di mediazione e che quindi, nella specie in esame, sia stata soddisfatta comunque la condizione di procedibilità. Nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria le parti possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010. Nella specie, dunque, una volta sollevata tempestivamente l'eccezione di mancato esperimento della mediazione e rilevata tale omissione dal giudice, la procedura di mediazione doveva in ogni caso essere esperita.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado e le spese del grado di appello vengono compensate in considerazione delle incertezze provocate dal contenuto non del tutto preciso della sentenza di primo grado °.
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