Commento:
In una opposizione a decreto ingiuntivo per canoni non pagati in materia di locazione, il conduttore opponente eccepiva preliminarmente l’irregolare espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e nel merito constatava la fondatezza della pretesa creditoria eccependo gravi vizi della cosa locata in particolare riguardo all’impianto di riscaldamento. Si costituiva il locatore chiedendo il rigetto dell’opposizione. All’udienza il giudice disponeva la mediazione obbligatoria. Il tentativo mediazione si concludeva negativamente e il giudice disponeva la c.t.u. per accettare la causa dei consumi eccessivi.
L’eccezione di improcedibilità viene rigettata. Il giudice rileva che la domanda di mediazione era stata depositata entro il termine assegnato e la notifica alla controparte era avvenuta in tempi ragionevoli. Inoltre, all’incontro di mediazione aveva partecipato la parte presente presso lo studio del difensore e collegato in remoto. Tale circostanza è espressamente attestata dal mediatore nel verbale, ove si dà atto che "il sig. X è personalmente presente nel suo studio ma non disponendo di firma digitale non potrà firmare il presente verbale". Il giudice rileva che l’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal mediatore. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opposto, il verbale di mediazione è infatti un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma.
Nel merito, il giudice rileva che il mancato pagamento dei canoni rappresenta un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, così come l’invio delle chiavi a mezzo raccomandata in luogo di una valida riconsegna dell’immobile; conferma il decreto ingiuntivo ma accoglie l’opposizione sulla restituzione del deposito cauzionale con compensazione delle spese per la soccombenza reciproca.°
L’eccezione di improcedibilità viene rigettata. Il giudice rileva che la domanda di mediazione era stata depositata entro il termine assegnato e la notifica alla controparte era avvenuta in tempi ragionevoli. Inoltre, all’incontro di mediazione aveva partecipato la parte presente presso lo studio del difensore e collegato in remoto. Tale circostanza è espressamente attestata dal mediatore nel verbale, ove si dà atto che "il sig. X è personalmente presente nel suo studio ma non disponendo di firma digitale non potrà firmare il presente verbale". Il giudice rileva che l’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal mediatore. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opposto, il verbale di mediazione è infatti un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma.
Nel merito, il giudice rileva che il mancato pagamento dei canoni rappresenta un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, così come l’invio delle chiavi a mezzo raccomandata in luogo di una valida riconsegna dell’immobile; conferma il decreto ingiuntivo ma accoglie l’opposizione sulla restituzione del deposito cauzionale con compensazione delle spese per la soccombenza reciproca.°