Corte di cassazione civile, sez. III, ordinanza 04.08.2021 n. 22208
La sentenza della Corte di Cassazione ha ad oggetto la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione. Il tema che ci interessa è l’eccezione riguardante il mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Il ricorrente aveva dedotto che, nonostante il giudice di primo grado avesse dapprima accolto la sua eccezione riferita al mancato esperimento del tentativo di mediazione assegnando un termine per il suo svolgimento, aveva successivamente pronunciato la sentenza nonostante non fosse a lui pervenuta nessuna comunicazione della fissazione dell'incontro presso l'Organismo di mediazione; e che la Corte territoriale, dinanzi alla quale era stata proposta l'impugnazione proprio sulla base di tale eccezione, l'aveva respinta non tenendo conto della documentazione prodotta a sostegno della circostanza che egli non era mai stato convocato.
La Corte osserva che gli argomenti prospettati dal ricorrente non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza: il verbale del "26.3.2016" richiamato a sostegno della fondatezza dell'appello in quanto oggetto del presunto provvedimento chiarificatore dell'organismo di mediazione è successivo di circa un anno (26.3.2016) alla data dell'incontro fissato (26.3.2015), e l'eccezione non era mai stata tempestivamente sollevata dal difensore del ricorrente nelle due udienze fissate dal giudice di primo grado, alle quali egli ritenne di non partecipare, la prima delle quali era a lui ben nota.
I giudici d'appello, dunque, si sono attenuti al consolidato principio di diritto, secondo il quale "in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis,D.L.vo n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2. (cfr. Cass. 25155/2020 ed in termini Cass. 29017/2018).
Il ricorrente, pertanto, reiterando sia pur genericamente la questione relativa al difetto di convocazione, ha prospettato una censura che non si confronta con le ragioni del rigetto dell'impugnazione. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. °
Il ricorrente aveva dedotto che, nonostante il giudice di primo grado avesse dapprima accolto la sua eccezione riferita al mancato esperimento del tentativo di mediazione assegnando un termine per il suo svolgimento, aveva successivamente pronunciato la sentenza nonostante non fosse a lui pervenuta nessuna comunicazione della fissazione dell'incontro presso l'Organismo di mediazione; e che la Corte territoriale, dinanzi alla quale era stata proposta l'impugnazione proprio sulla base di tale eccezione, l'aveva respinta non tenendo conto della documentazione prodotta a sostegno della circostanza che egli non era mai stato convocato.
La Corte osserva che gli argomenti prospettati dal ricorrente non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza: il verbale del "26.3.2016" richiamato a sostegno della fondatezza dell'appello in quanto oggetto del presunto provvedimento chiarificatore dell'organismo di mediazione è successivo di circa un anno (26.3.2016) alla data dell'incontro fissato (26.3.2015), e l'eccezione non era mai stata tempestivamente sollevata dal difensore del ricorrente nelle due udienze fissate dal giudice di primo grado, alle quali egli ritenne di non partecipare, la prima delle quali era a lui ben nota.
I giudici d'appello, dunque, si sono attenuti al consolidato principio di diritto, secondo il quale "in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis,D.L.vo n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2. (cfr. Cass. 25155/2020 ed in termini Cass. 29017/2018).
Il ricorrente, pertanto, reiterando sia pur genericamente la questione relativa al difetto di convocazione, ha prospettato una censura che non si confronta con le ragioni del rigetto dell'impugnazione. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. °
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