Tribunale di Vicenza, 04.08.2023, sentenza n. 1509, giudice Estensore Antonio Picardi
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori ex art. 524 c.c., nella quale parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
In merito il Tribunale ha così statuito:
In merito il Tribunale ha così statuito:
- l'art. 524 c.c. è collocata nel libro II del codice civile "Delle successioni";
- ciò però non significa che la presente causa abbia ad oggetto una questione in materia successoria, soggetta alla preliminare mediazione obbligatoria;
- la materia delle successioni ereditarie per cui è obbligatoria la mediazione è, infatti, diretta a tentare di evitare l'insorgere di controverse giudiziarie in ambito familiare;
- la domanda giudiziale promossa riguarda, invece, la tutela del credito e non una lite tra coeredi e, pertanto, non è soggetta alla mediazione obbligatoria.
Per tali motivi, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale. *
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