Tribunale di Rieti, Sezione Civile, 28.07.2022, sentenza n. 362, giudice Gianluca Morabito
la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto.
Con ordinanza del 15.3.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnato il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione.
Alla successiva udienza del 7.7.2021, tenutasi in forma "cartolare", l'opponente rilevava che la mediazione obbligatoria era stata promossa dall'opposta presso un organismo territorialmente incompetente (avendo sede presso il Tribunale di Monza) e chiedeva quindi la declaratoria dell'improcedibilità della domanda monitoria in ragione di quanto sopra.
Con ordinanza dell'8.7.2021 il G.U. disponeva la rinnovazione dell'incombente.
Alla successiva udienza fissata all'1.12.2021, sostituita anch'essa con il deposito di note scritte, l'opponente reiterava l'eccezione di improcedibilità, rilevando che l'opposta aveva presentato la domanda di mediazione nuovamente presso il medesimo organismo territorialmente incompetente. L'opposta, dal canto suo, rilevava che tale organismo aveva sottoscritto un accordo ex art. 7 comma 2° lett. c) del D.M. n. 180/2010 che gli consentiva di utilizzare la sede di altro organismo ubicata in Pavia e produceva la documentazione comprovante.
Il giudice dopo aver richiamato l’art 4 comma 1° del D.Lgs. n. 28/2010 notando che rispetto al testo previgente, la riforma di cui alla L. n. 98/2013 ha introdotto l'espressa previsione che la mediazione deve essere promossa presso un organismo "nel luogo" del giudice territorialmente competente, rilevava che:
-la modifica è ispirata allo scopo di evitare che la possibilità di scegliere l'organismo di mediazione in tutto il territorio nazionale possa risolversi in abusi finalizzati a rendere difficile la partecipazione all'incombente da parte del convenuto, con il rischio di frustrare gli obiettivi deflattivi dello strumento.
- rifuggendo da sterili formalismi, deve quindi svolgersi la valutazione dell'idoneità dell'organismo prescelto dalla parte onerata ad attivare la mediazione.
-non rileva la circostanza che l'organismo stesso abbia la propria "sede" in altro luogo se, come nella fattispecie, la partecipazione all'incontro di mediazione possa comunque utilmente avvenire - e, in effetti, avvenga - in luoghi vicini all'Ufficio adito.
- l'organismo di mediazionae presso il quale è stata presentata l'istanza risulta avere usufruito della facoltà, contemplata dall'art. 7 del D.M. n. 180/2010 di "avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione".
-nel verbale di mediazione prodotto si dà espressamente atto che la sede utilizzata è quella di Pavia, messa a disposizione a seguito di accordo concluso con altro organismo di mediazione, del quale, pure, è offerta documentazione.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda viene disattesa.°
Con ordinanza del 15.3.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnato il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione.
Alla successiva udienza del 7.7.2021, tenutasi in forma "cartolare", l'opponente rilevava che la mediazione obbligatoria era stata promossa dall'opposta presso un organismo territorialmente incompetente (avendo sede presso il Tribunale di Monza) e chiedeva quindi la declaratoria dell'improcedibilità della domanda monitoria in ragione di quanto sopra.
Con ordinanza dell'8.7.2021 il G.U. disponeva la rinnovazione dell'incombente.
Alla successiva udienza fissata all'1.12.2021, sostituita anch'essa con il deposito di note scritte, l'opponente reiterava l'eccezione di improcedibilità, rilevando che l'opposta aveva presentato la domanda di mediazione nuovamente presso il medesimo organismo territorialmente incompetente. L'opposta, dal canto suo, rilevava che tale organismo aveva sottoscritto un accordo ex art. 7 comma 2° lett. c) del D.M. n. 180/2010 che gli consentiva di utilizzare la sede di altro organismo ubicata in Pavia e produceva la documentazione comprovante.
Il giudice dopo aver richiamato l’art 4 comma 1° del D.Lgs. n. 28/2010 notando che rispetto al testo previgente, la riforma di cui alla L. n. 98/2013 ha introdotto l'espressa previsione che la mediazione deve essere promossa presso un organismo "nel luogo" del giudice territorialmente competente, rilevava che:
-la modifica è ispirata allo scopo di evitare che la possibilità di scegliere l'organismo di mediazione in tutto il territorio nazionale possa risolversi in abusi finalizzati a rendere difficile la partecipazione all'incombente da parte del convenuto, con il rischio di frustrare gli obiettivi deflattivi dello strumento.
- rifuggendo da sterili formalismi, deve quindi svolgersi la valutazione dell'idoneità dell'organismo prescelto dalla parte onerata ad attivare la mediazione.
-non rileva la circostanza che l'organismo stesso abbia la propria "sede" in altro luogo se, come nella fattispecie, la partecipazione all'incontro di mediazione possa comunque utilmente avvenire - e, in effetti, avvenga - in luoghi vicini all'Ufficio adito.
- l'organismo di mediazionae presso il quale è stata presentata l'istanza risulta avere usufruito della facoltà, contemplata dall'art. 7 del D.M. n. 180/2010 di "avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione".
-nel verbale di mediazione prodotto si dà espressamente atto che la sede utilizzata è quella di Pavia, messa a disposizione a seguito di accordo concluso con altro organismo di mediazione, del quale, pure, è offerta documentazione.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda viene disattesa.°
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