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Sentenza

L’ingiustificato rifiuto della proposta formulata da una delle parti in sede di mediazione può portare alla condanna delle spese legali ex art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c

L’ingiustificato rifiuto della proposta formulata da una delle parti in sede di mediazione può portare alla condanna delle spese legali ex art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c

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Tribunale di Ravenna – Giudice Estensore Dott. Paolo Gilotta - sentenza n. 32 del 18.01.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza relativa ad una richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità medica.
La procedura di mediazione si era conclusa negativamente poiché parte attrice riteneva irrisoria la somma offerta dall’Azienda Ospedaliera.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue.
  • in sede di mediazione, parte convenuta ha formulato una proposta che, all’esito del giudizio, è risultata ampiamente satisfattiva delle pretese avversarie,
  • parte attrice ha rifiutato tale proposta, senza alcun giustificato motivo;
  • al termine del procedimento giudiziale, la pretesa attore è risultata fondata in punto an debeatur, ma non in punto quantum debeatur;
  • relativamente alla liquidazione delle spese processuali, non risulta applicabile l’art. 13 D. Lgs. n. 28/2010 poiché la proposta non è stata ricevuta nel verbale di mediazione e non è stata riformulata dal mediatore quale propria proposta;
  • è, invece, applicabile il disposto di cui all’art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. secondo il quale: "Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall'art. 92 c.p.c.;
  • la "proposta conciliativa" ricomprende anche le proposte formulate in via stragiudiziale e le "spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta", quale limite obiettivo della risarcibilità devono essere circoscritte alle sole spese processuali e non anche a quelle extra-processuali.
 
Atteso quanto sopra esposto, il Tribunale ha accertato e dichiarato la responsabilità contrattuale dell’Azienda Ospedaliera, condannandola al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attrice, ma nel contempo ha condannato parte attrice a rimborsare all’Ospedale convenuto le spese di lite. *

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