Tribunale di Civitavecchia, 25.05.2023, ordinanza, giudice Estensore Vitelli
Il caso in esame riguarda una vertenza promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale parte ricorrente deduceva l’illegittima occupazione dell’immobile da parte dell’ex coniuge, il quale si costituiva eccependo l’improcedibilità dell’azione a seguito del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
In merito il Tribunale ha così statuito:
In merito il Tribunale ha così statuito:
- La domanda giudiziale è volta alla restituzione dell’immobile e, quindi, va qualificata come azione personale;
- il giudizio volto all'accertamento dell'occupazione senza titolo di un immobile non rientra tra i giudizi per i quali è prescritto l'obbligo di mediazione obbligatoria.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda giudiziale formulata dal resistente. *
Massimario
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