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Sentenza

L’onere di partecipare alla mediazione delegata grava anche sulla Pubblica Amministrazione.

L’onere di partecipare alla mediazione delegata grava anche sulla Pubblica Amministrazione.

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Tribunale di Roma – Giudice Dott. Massimo Moriconi - ordinanza del 25.10.2021

Interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in un giudizio sommario di cognizione in materia di responsabilità medica, seguito a un procedimento di consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite.
Dalla c.t.u., non contestata dall’Azienda Ospedaliera, emergeva un nesso causale tra l’operato dei medici e l’esito mortale.
Per tale ragione, il Giudice, Dott. Massimo Moriconi, ha disposto la mediazione demandata, ritenendola utile e conveniente poiché in sede di mediazione:
  1. le parti al meglio dei propri interessi, evitando l’alea del giudizio;
  2. interrompono definitivamente il conflitto;
  3. gli esiti raggiunti con l’accordo sono certi;
  4. i tempi di attesa sono decisamente inferiori rispetto a quelli del giudizio.
Tali vantaggi sussistono anche per la Pubblica Amministrazione, la quale, a detta del Giudicante, non deve effettuare una scelta pregiudiziale, aprioristica e generalizzata di non adesione e/o partecipazione alla obbligatoria mediazione delegata che, peraltro, non è giustificabile.
Inoltre, il Giudice ha tenuto a precisare che la Pubblica Amministrazione ha gli stessi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto e che non risulta fondato il timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione, in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma quarto, del disegno di legge delega approvato dal Senato della Repubblica il 21.9.2021, della Relazione Luiso del 24.5.2021, dalla giurisprudenza e del provvedimento giudiziale motivato.
Peraltro, il Giudice ha precisato l’opportunità di procedimentalizzare a monte la condotta del funzionario pubblico che amministra danaro della collettività e negozia ovvero che il soggetto presente in mediazione in rappresentanza della P.A. e chi dispone del diritto oggetto di causa concordino i perimetri oggettivi all’interno dei quali poter condurre le trattative; ciò con esclusione della responsabilità, salvo colpa grave o dolo. *
 

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