Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 26 aprile 2022, n. 13029
L’ordinanza in commento ha preso una netta posizione contro la giurisprudenza di merito secondo la quale, affinché possa dirsi validamente ed efficacemente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, il primo incontro di mediazione, specialmente per la mediazione delegata, dovrebbe essere un incontro effettivo dove le parti si presentano personalmente e acconsentono a proseguire oltre nella mediazione.
La Corte di Appello di Firenze in una vicenda avente ad oggetto la materia ereditaria aveva dichiarato improcedibile l'appello «a causa del rifiuto di questa di dare inizio alla procedura di mediazione ordinata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis del d.lgs. 28 del 2010».
La mediazione era stata avviata, ma l'appellante «era comparsa non personalmente, ma a mezzo di rappresentante, dichiarando insieme al proprio legale, di non acconsentire all'inizio della procedura».
Tale orientamento favorevole all’effettivo svolgimento della mediazione non trova riscontro nella lettera della legge come la Suprema Corte. Ribadisce la Corte che la condizione di procedibilità è realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore qualora una o entrambe le parti richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.
La sentenza viene pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione.°
La Corte di Appello di Firenze in una vicenda avente ad oggetto la materia ereditaria aveva dichiarato improcedibile l'appello «a causa del rifiuto di questa di dare inizio alla procedura di mediazione ordinata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis del d.lgs. 28 del 2010».
La mediazione era stata avviata, ma l'appellante «era comparsa non personalmente, ma a mezzo di rappresentante, dichiarando insieme al proprio legale, di non acconsentire all'inizio della procedura».
Tale orientamento favorevole all’effettivo svolgimento della mediazione non trova riscontro nella lettera della legge come la Suprema Corte. Ribadisce la Corte che la condizione di procedibilità è realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore qualora una o entrambe le parti richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.
La sentenza viene pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione.°
Si veda
https://all-in-giuridica.seac.it/document/327/4780766/0
https://www.puntodidiritto.it/mediazione-discrezionale-disposta-da-giudice-appello-quando-avverata-condizione-procedibilita/
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/mediazione-delegata-dal-giudice-appello-quando-soddisfatta-condizione-procedibilita-106743.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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