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Sentenza

La clausola contrattuale di mediazione ha valore cogente per le parti e se non viene espletata prima del giudizio soggetto a mediazione obbligatoria, determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.

La clausola contrattuale di mediazione ha valore cogente per le parti e se non viene espletata prima del giudizio soggetto a mediazione obbligatoria, determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.

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Tribunale di Milano, Giudice Est. Dott. Attardo - sentenza n. 1008 del 07.02.2022.

Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo, tra le varie, anche l’improcedibilità della azione monitoria avversaria poiché l'opposta non aveva attivato il procedimento di mediazione disposto da una clausola contrattuale.
L’opponente, dal canto proprio, ha dedotto che, in virtù della normativa sulla mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, l’obbligatorietà della mediazione avrebbe avuto effetto solo dopo la prima udienza.

In merito il Tribunale ha precisato quanto segue:
  • qualora fosse sorta una controversia relativa ai contratti, le parti si erano pattiziamente obbligate ad esperire una procedura di mediazione prima di una qualsiasi azione giudiziale;
  • infatti, l'art. 8.4 delle condizioni generali di contratto stabilisce espressamente che: "Le Parti convengono di sottoporre tutte le controversie derivanti dal contratto, o comunque collegate, ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione esecuzione e risoluzione, al tentativo di mediazione previsto dal servizio di conciliazione della C-------, conformemente al relativo Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di fallimento di tale tentativo di mediazione, foro esclusivamente competente a conoscere le controversie sulla esecuzione, interpretazione e/o validità del Contratto è quello di Milano, se la controparte non è qualificabile come consumatore";
  • così, le parti hanno liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti, favorendo la specifica modalità di soluzione stragiudiziale di ogni controversia sorta dai contratti, obbligandosi reciprocamente a tentare la mediazione e ad agire giudizialmente solo a seguito del fallimento della stessa;
  • tale clausola ha valore cogente per ciascuna delle parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.;
  • in tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito secondo la quale deve "ritenersi nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo" (Trib. Roma n. 20690/2017);
  • inoltre, questa clausola non può essere ritenuta inefficace e neppure lesiva del principio costituzionale ex art. 24 Cost. di agire in giudizio per far valere i propri diritti, poiché le parti non hanno escluso il diritto ad adire l'autorità giudiziaria, ma si sono imposte di esercitare il diritto ad agire in giudizio solo dopo l'esperimento del tentativo di mediazione, che hanno regolato;
  • inoltre, ai sensi dell'art. 1367 c.c., tale clausola deve essere interpretata in modo che abbia effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne abbia alcuno;
  • deve tenersi anche conto che la materia oggetto della controversia rientra tra le ipotesi di mediazione obbligatoria e non di mediazione volontaria;
  • infine, il disposto di cui all’art. 5 co. 5 del D. Lgs. 28/2010 che stabilisce la mediazione obbligatoria solo all’esito della prima udienza, non rileva nel caso di specie poiché trattasi di una mediazione convenzionale, con la quale le parti hanno inteso favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali, e si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione, prima di agire in giudizio; una diversa interpretazione contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa.
Per tutte queste ragioni, il Tribunale ha accolto l'eccezione di improcedibilità della opponente, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l’opposta alla rifusione delle spese di lite.*

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