Tribunale di Torino – Giudice Estensore Dott.ssa Maria Luciana Dughetti - sentenza n. 3380 del 27.07...
Il caso in esame riguarda una vertenza avente ad oggetto la validità di una delibera del C.d.A. di una società.
La Società convenuta eccepiva in via preliminare la tardività dell’impugnazione della delibera ex art. 2388 cc.c., precisando che la mediazione non obbligatoria non era idonea a sospendere la decorrenza del Termine di 90 gg.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
La Società convenuta eccepiva in via preliminare la tardività dell’impugnazione della delibera ex art. 2388 cc.c., precisando che la mediazione non obbligatoria non era idonea a sospendere la decorrenza del Termine di 90 gg.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- l’art. 5 co. 6 D. Lgs 28/2010 regola l'effetto della domanda di mediazione rispetto a prescrizione e decadenza, senza distinguere tra mediazione obbligatoria e facoltativa, che, pertanto, sono entrambe regolate dal predetto articolo di Legge secondo il quale “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”;
- la mediazione, obbligatoria e facoltativa, ha finalità deflattiva e si ispira al principio di economia processuale;
- il particolare favore con cui le forme alternative di soluzione delle controversie vengono viste, consente anche di parificarne gli effetti, sotto il profilo della prescrizione e decadenza;
- la tesi della convenuta frustra le ragioni della mediazione;
- nel caso di specie, entro i termini dei 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della deliberazione, la società attrice ha provveduto ad un atto interruttivo del Termine di decadenza, ovvero a comunicare alle parti il deposito dell’istanza di mediazione; da quel momento, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all' articolo Il presso la segreteria dell'organismo;
- nel successivo termine di gg. 90, decorrente dal deposito del verbale, parte attrice ha promosso l’azione giudiziaria.
Per tali ragioni, il Tribunale non ha ritenuto fondata l’eccezione formulata dalla parte convenuta. *
Massimario
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