Tribunale di Pavia, Giudice Estensore Dott. Luciano Arcudi - sentenza n. 1466 del 23.11.2021.
Il caso de quo riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale, della quale parte attrice eccepisce l’annullabilità per contrarietà alla Legge e al regolamento condominiale.
Parte convenuta eccepiva l’inammissibilità della predetta impugnazione per violazione del termine decadenziale di 30 giorni ex art. 1137, comma 2, c.c.
Il Tribunale di Pavia ha ritenuto infondata tale eccezione, per i seguenti motivi:
Parte convenuta eccepiva l’inammissibilità della predetta impugnazione per violazione del termine decadenziale di 30 giorni ex art. 1137, comma 2, c.c.
Il Tribunale di Pavia ha ritenuto infondata tale eccezione, per i seguenti motivi:
- ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010, dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale;
- sempre dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta;
- se il tentativo di conciliazione fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, che decorre dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo.
Nel presente giudizio, la domanda di mediazione era stata ricevuta dal convenuto tempestivamente (il 07.08.2020) ed il verbale di fallita conciliazione è datato 30.09.2020; pertanto, ipotizzando che il deposito di tale verbale sia stato effettuato alla suddetta data, il termine per la proposizione dell'impugnazione sarebbe scaduto il 30.10.2020, mentre la notifica dell'atto di citazione è avvenuta il 19.10.2020 e, quindi, tempestivamente.
Inoltre, il Giudice ha respinto la domanda dell'attore di annullamento della deliberazione condominiale, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese le spese sostenute per la mediazione obbligatoria. *
Inoltre, il Giudice ha respinto la domanda dell'attore di annullamento della deliberazione condominiale, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese le spese sostenute per la mediazione obbligatoria. *
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