Tribunale di Vicenza, Giudice Estensore Dott.ssa Francesca Grassi - sentenza n. 1148 del 04.07.2022.
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di servitù di passaggio pedonale, ove parte attrice e parte convenuta dissentivano, in particolare, circa l’esistenza e l’estensione della predetta servitù di passaggio pedonale.
I convenuti chiedevano non solo il rigetto delle domande attoree, ma eccepivano altresì l’improcedibilità della domanda avversaria, rilevando che controparte aveva avviato la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010 relativamente ad una domanda diversa, seppur attinente alla materia dei diritti reali.
Sul punto, l’Autorità giudiziaria ha precisato quanto segue:
Sul punto, l’Autorità giudiziaria ha precisato quanto segue:
- ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28/2010, l’istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa;
- la domanda di mediazione precisa l'oggetto indicando che trattasi di "servitù di passaggio";
- anche considerando la più recente giurisprudenza di merito sul punto, gli attori hanno rispettato la simmetria tra il contenuto della domanda di mediazione e quello della successiva domanda giudiziale, essendo stata proposta la mediazione in tema di "servitù di passaggio";
- la servitù di passaggio è divenuta poi effettivamente l'epicentro della pretesa attorea in sede giurisdizionale;
- la condizione di procedibilità è rispettata allorquando il destinatario della domanda di mediazione ha avuto contezza dell'oggetto del contendere al punto da essere in grado di autodeterminarsi efficacemente rispetto alla possibilità di conciliare o meno (ex multis, Tribunale Mantova Sez. II, Sent., 22/01/2019).
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea. *
Massimario
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