Tribunale di Roma, ordinanza 19.02.2015
Con una ennesima ordinanza, il Tribunale di Roma torna sulla questione della effettività della mediazione, ribadendo che la condizione di procedibilità si intende superata allorquando le parti proseguono oltre la prima sessione informativa e le parti sono presenti personalmente con i rispettivi avvocati. All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc.
Massimario
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