Tribunale di Teramo – Giudice Estensore Dott.ssa Maria Laura Pasca - sentenza del 24.06.2022.
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo derivante da un contratto bancario.
Parte opponente rilevava l’esito negativo della procedura di mediazione per colpa esclusiva dell’Istituto di Credito che, al primo incontro, manifestava la volontà di non espletare la mediazione e per tale ragione eccepiva l’improcedibilità dell’azione azionata in sede monitaria e non dell’opposizione a decreto ingiuntivo e chiedeva, pertanto, la revoca del predetto titolo.
In merito, il Tribunale ha innanzitutto accertato che il tentativo di mediazione si è concluso al primo incontro davanti al mediatore, al quale la Banca ha partecipato per il tramite del difensore al quale ha conferito procura.
Inoltre, il Giudice ha verificato la sussistenza o meno delle condizioni che consentono il corretto esperimento del tentativo di mediazione ed in merito ha rilevato quanto segue:
Parte opponente rilevava l’esito negativo della procedura di mediazione per colpa esclusiva dell’Istituto di Credito che, al primo incontro, manifestava la volontà di non espletare la mediazione e per tale ragione eccepiva l’improcedibilità dell’azione azionata in sede monitaria e non dell’opposizione a decreto ingiuntivo e chiedeva, pertanto, la revoca del predetto titolo.
In merito, il Tribunale ha innanzitutto accertato che il tentativo di mediazione si è concluso al primo incontro davanti al mediatore, al quale la Banca ha partecipato per il tramite del difensore al quale ha conferito procura.
Inoltre, il Giudice ha verificato la sussistenza o meno delle condizioni che consentono il corretto esperimento del tentativo di mediazione ed in merito ha rilevato quanto segue:
- al primo incontro ha partecipato il difensore della banca opposta e non la stessa personalmente;
- la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato, a meno che quest’ultimo sia stata conferito il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
- pertanto, la parte che intende farsi sostituire dal difensore nella partecipazione alla procedura di mediazione deve conferire allo stesso una procura speciale sostanziale, mentre non è possibile conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata anche se con essa gli ha conferito ogni più ampio potere processuale;
- nel caso di specie, risulta solo la procura generale alle liti conferita all’avvocato, autenticata da quest’ultimo, che però non è idonea per partecipare alla procedura di mediazione-
Per tali ragioni, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 co. 1 bis d.lgs. n. 28/2010 non può ritenersi avverata a causa della mancata partecipazione personale ovvero per il tramite del difensore munito di apposita procura speciale sostanziale al primo incontro davanti al mediatore e il decreto ingiuntivo è stato revocato. *
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