Tribunale L'Aquila, sezione civile, 31.08.2022 sentenza n. 559, giudice Anna Maria Mancini
Il caso di specie riguardava un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'obbligazione fideiussoria era stata prestata a garanzia di un mutuo chirografario.
L'opponente deduceva: a) l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione vertendosi in materia bancaria; b) la avvenuta estinzione, ex art. 1957 cod. civ. dell'obbligazione fideiussoria contratta dalla (...) Soc. Coop., per non aver proposto l'istanza nei confronti della debitrice entro il termine di sei mesi dalla revoca del contratto di finanziamento avvenuto; c) l'infondatezza della domanda non essendo la stessa fornita di qualsivoglia supporto probatorio, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta (...) Soc. Coop. per contestare le argomentazioni poste a sostegno dell'avversa opposizione, deducendo che la controversia dedotta in giudizio vertendo su un rapporto di garanzia non era riconducibile nell'alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 28 del 2010.
In tema di mediazione obbligatoria, la norma di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretata restrittivamente cosicché per controversia in materia bancaria deve intendersi quella che verta su contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi bancaria per la qualità soggettiva di uno delle parti.
In particolare, la controversia avente ad oggetto un'obbligazione fideiussoria, ancorché accessoria ad una obbligazione nascente da un rapporto bancario, non è soggetta a mediazione obbligatoria, poiché per un verso la fideiussione, anche se stipulata con una banca, non pare riconducibile "stricto sensu" ad un contratto bancario ai sensi dell'art. 10 T.U.B. e per l'altro verso le disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993 non sono indirizzate a regolare propriamente il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca, il quale non può essere considerato, per osmosi, alla stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex art. 1936 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/12/2018) 28/02/2019, n. 5833).
il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione.°
L'opponente deduceva: a) l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione vertendosi in materia bancaria; b) la avvenuta estinzione, ex art. 1957 cod. civ. dell'obbligazione fideiussoria contratta dalla (...) Soc. Coop., per non aver proposto l'istanza nei confronti della debitrice entro il termine di sei mesi dalla revoca del contratto di finanziamento avvenuto; c) l'infondatezza della domanda non essendo la stessa fornita di qualsivoglia supporto probatorio, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta (...) Soc. Coop. per contestare le argomentazioni poste a sostegno dell'avversa opposizione, deducendo che la controversia dedotta in giudizio vertendo su un rapporto di garanzia non era riconducibile nell'alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 28 del 2010.
In tema di mediazione obbligatoria, la norma di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretata restrittivamente cosicché per controversia in materia bancaria deve intendersi quella che verta su contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi bancaria per la qualità soggettiva di uno delle parti.
In particolare, la controversia avente ad oggetto un'obbligazione fideiussoria, ancorché accessoria ad una obbligazione nascente da un rapporto bancario, non è soggetta a mediazione obbligatoria, poiché per un verso la fideiussione, anche se stipulata con una banca, non pare riconducibile "stricto sensu" ad un contratto bancario ai sensi dell'art. 10 T.U.B. e per l'altro verso le disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993 non sono indirizzate a regolare propriamente il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca, il quale non può essere considerato, per osmosi, alla stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex art. 1936 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/12/2018) 28/02/2019, n. 5833).
il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione.°
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