Tribunale di Mantova, 14.08.2024, Giudice Estensore Nicolò Pavoni
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria, nella quale veniva richiesta la restituzione di una somma di denaro prelevata da un conto corrente.
Veniva espletato il tentativo di mediazione che si concludeva negativamente a causa della mancata partecipazione della parte invitata.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Veniva espletato il tentativo di mediazione che si concludeva negativamente a causa della mancata partecipazione della parte invitata.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- La parte convenuta non ha adeguatamente giustificato la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria;
- Non ha alcun rilievo la valutazione prognostica di parte convenuta che riteneva inutile procedere con la mediazione per l’impossibilità di raggiungere un accordo.
Per tali ragioni il Giudice ha condannato la parte convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis del d. lgs. 28/2010. *
Massimario
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