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Sentenza

La delega priva dell'autentica notarile delle sottoscrizioni determina l’improcedibilità della domanda giudiziale e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La delega priva dell'autentica notarile delle sottoscrizioni determina l’improcedibilità della domanda giudiziale e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

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Tribunale di Avellino, sentenza 13.01.2020 - Giudice Estensore Dott. Giuseppe De Tullio.

Il caso esaminato dal Tribunale di Avellino riguarda una contesa bancaria avente ad oggetto un contratto di conto corrente, un contratto di mutuo ed un contratto di fideiussione.
L’Istituto di Credito convenuto eccepiva, tra le varie, l’improcedibilità della domanda a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione.
In particolare, la Banca evidenziava di essere stata regolarmente rappresentata, al primo incontro, dal suo procuratore speciale, in virtù di procura speciale autenticata, mentre parte attrice era presente personalmente per sé stessa e per conto di due società mediante una delega priva di autentica notarile delle sottoscrizioni. Inoltre parte attrice aveva ricevuto esplicito incarico di non dare seguito al tentativo di mediazione e definire al primo incontro con verbale di mancata conciliazione.
Il tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dalla Banca, sottolineando che la mediazione non può essere considerata validamente ed efficacemente espletata, a causa della mancanza di una valida procura speciale autenticata e dell’esplicita direttiva conferita al soggetto presente.
Pertanto, l’Autorità adita ha dichiarato improcedibile la domanda formulata dagli attori, condannandoli, ai sensi dell’art. 96, 3 comma., c.p.c. al pagamento di una somma determinata in via equitativa, in ragione del preclusivo ed ingiustificato rifiuto di prendere parte al tentativo di mediazione obbligatoria, nonché al pagamento della metà delle spese di giudizio in favore della parte convenuta e al pagamento, ex art. 8 comma 4-bis d.lgs. 28/2010, in favore dello Stato, dell’importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo.
 

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