Tribunale di Trento, Giudice Estensore Dott.ssa Erica Fiorini, sentenza n. 416 del 20.07.2022.
Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare.
Il Condominio convenuto rilevava che alcune voci di contestazione della delibera erano state per la prima volta dedotte nell’atto di citazione, ma mai precedentemente indicate, neppure nel procedimento di mediazione obbligatoria; per tale ragione, parte convenuta eccepiva la parziale improcedibilità della domanda attorea e la tardività delle contestazioni sollevate oltre i termini ex art. 1137 c.c.
In merito il Tribunale ha così statuito:
Il Condominio convenuto rilevava che alcune voci di contestazione della delibera erano state per la prima volta dedotte nell’atto di citazione, ma mai precedentemente indicate, neppure nel procedimento di mediazione obbligatoria; per tale ragione, parte convenuta eccepiva la parziale improcedibilità della domanda attorea e la tardività delle contestazioni sollevate oltre i termini ex art. 1137 c.c.
In merito il Tribunale ha così statuito:
- l'art. 4 co.2 del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo di mediazione e le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa;
- la difformità tra oggetto e ragioni dell'istanza di mediazione e quelli del conseguente giudizio che comporterebbe il difetto della condizione di procedibilità, è rilevabile quando nel giudizio di merito la domanda ha un petitum più ampio e si fonda su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale;
- secondo una corrente giurisprudenziale, l'obbligo di indicare l'oggetto e le ragioni della pretesa riguardano il nucleo più significativo e rilevante della vertenza; di conseguenza, la difformità sussiste solo allorquando viene modificata la causa petendi e/o il nucleo dei fatti storici posti a fondamento di essa;
- nel caso di specie, l'oggetto della mediazione e l'oggetto del giudizio non coincidono poiché alcune doglianze (in particolare, la mancata convocazione dei nudi proprietari, il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e l'irregolare conferimento delle deleghe all'amministratore) sono state sollevate per la prima volta solo nell’atto di citazione per la prima volta.
Atteso quanto sopra esposto, il Tribunale ha ritenuto fondata tale eccezione pregiudiziale che ha accolto, dichiarando così decaduta parte attrice dall'impugnazione della delibera de quo con riferimento alla mancata convocazione dei nudi proprietari, al mancato raggiungimento del quorum deliberativo nonché infine, all’irregolare conferimento delle deleghe all'amministratore, per intervenuto decorso del Termine ex art 1137 c.c. *
Massimario
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