Tribunale di Genova, Sez. I, 29.04.2024, sentenza n. 1346, giudice Stefania Cozzani
Con atto di citazione X (promissario acquirente) conveniva in giudizio Y e Z (promittenti venditori) deducendo l'inadempimento dei medesimi alle obbligazioni assunte con il preliminare di vendita di un immobile e chiedendo, previa declaratoria della legittimità del recesso esercitato, la restituzione del doppio della caparra versata; subordinatamente la risoluzione del preliminare per inadempimento con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni.
L'inadempimento dei convenuti riguardava la sanatoria delle irregolarità urbanistiche e catastali dell'immobile per la data prevista per il definitivo.
I convenuti costituendosi preliminarmente eccepivano la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e nel merito contestavano la domanda eccependo l’insussistenza di alcun inadempimento e/o violazione del principio di buona fede.
Quanto all’eccezione di improcedibilità, il giudice rileva che la domanda ha ad oggetto la declaratoria di legittimità del recesso e/o la risoluzione del contratto preliminare di compravendita e quindi, vertendo in ambito di rapporti obbligatori e contrattuali e non di diritti reali, non rientra nel novero dei diritti soggetti a mediazione obbligatoria ex art. 5 c. 1 D.Lgs. n. 28 del 2010.
Nel merito, il giudice accoglie la domanda attorea.°
L'inadempimento dei convenuti riguardava la sanatoria delle irregolarità urbanistiche e catastali dell'immobile per la data prevista per il definitivo.
I convenuti costituendosi preliminarmente eccepivano la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e nel merito contestavano la domanda eccependo l’insussistenza di alcun inadempimento e/o violazione del principio di buona fede.
Quanto all’eccezione di improcedibilità, il giudice rileva che la domanda ha ad oggetto la declaratoria di legittimità del recesso e/o la risoluzione del contratto preliminare di compravendita e quindi, vertendo in ambito di rapporti obbligatori e contrattuali e non di diritti reali, non rientra nel novero dei diritti soggetti a mediazione obbligatoria ex art. 5 c. 1 D.Lgs. n. 28 del 2010.
Nel merito, il giudice accoglie la domanda attorea.°
Massimario
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