: Tribunale di Milano, 03.10.2023, sentenza n. 7549, Giudice Estensore Francesca Savignano
Il caso in esame riguarda la richiesta, ex art. 447 bis c.p.c., di rilascio di un immobile occupato senza titolo., nella quale la resistente ha eccepito l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
In merito il Tribunale ha così statuito:
In merito il Tribunale ha così statuito:
- La normativa prevede l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità relativamente alle domande giudiziale in materia di locazione e comodato;
- La domanda viene qualificata facendo riferimento al petitum ed alla causa petendi allegati da chi agisce in giudizio;
- nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto la condanna al rilascio dell'immobile di sua proprietà allegando la mancanza di un titolo contrattuale;
- la convenuta ha eccepito l'esistenza di un rapporto assimilabile a quello di locazione ovvero, in subordine, di comodato e ha chiesto il rigetto delle domande avverse, senza formulare alcuna domanda riconvenzionale;
- pertanto, la controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile, non essendo stata formulata alcuna domanda giudiziale di accertamento dell'esistenza di un rapporto di locazione o comodato;
- la domanda attorea non è soggetta al previo esperimento obbligatorio della mediazione;
- pertanto, è pienamente procedibile senza la preventiva mediazione. *
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