Tribunale di Treviso – Giudice Estensore Dott.ssa Elena Merlo - sentenza n. 1871 del 06.10.2022.
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di locazione.
Parte attrice chiedeva la condanna al pagamento di varie somme a titolo di risarcimento di vari danni che riferiva di avere subito.
Parte convenuta, oltre a richiedere il rigetto delle domande di controparte e in via riconvenzionale il pagamento dell’indennità per la perdita di avviamento, riferiva che il tentativo di mediazione obbligatoria non era stato esperito per carenza dell’oggetto della domanda che non veniva quantificato.
Di conseguenza, parte attrice rilevava a propria volta l’infondatezza della predetta eccezione di incompetenza ed eccepiva, invece, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale poiché proposta dopo i termini di legge e senza il preventivo svolgimento della mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale si è così espresso:
Parte attrice chiedeva la condanna al pagamento di varie somme a titolo di risarcimento di vari danni che riferiva di avere subito.
Parte convenuta, oltre a richiedere il rigetto delle domande di controparte e in via riconvenzionale il pagamento dell’indennità per la perdita di avviamento, riferiva che il tentativo di mediazione obbligatoria non era stato esperito per carenza dell’oggetto della domanda che non veniva quantificato.
Di conseguenza, parte attrice rilevava a propria volta l’infondatezza della predetta eccezione di incompetenza ed eccepiva, invece, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale poiché proposta dopo i termini di legge e senza il preventivo svolgimento della mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale si è così espresso:
- la domanda di mediazione deve fare riferimento al nucleo della controversia e non necessariamente anche a domande risarcitorie accessorie che possono essere avanzate nella fase giudiziale;
- nel caso di specie, parte ricorrente aveva preventivamente attivato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel quale la resistente si era costituiva e dove era stato indicato lo scaglione di valore;
- la mancata indicazione del quantum della domanda risarcitoria nell'invito alla mediazione non ha precluso alla controparte la possibilità di approntare un'adeguata difesa;
- peraltro, la resistente non ha partecipato alla procedura di mediazione, negandosi così la possibilità di approfondire gli intendimenti della controparte;
- in sede di mediazione, la minore richiesta rispetto alla domanda giudiziale, o la pretesa risarcitoria volutamente generica, non comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale;
- è fisiologico che nella fase della mediazione - anche in via di istanza - si possa formalmente chiedere qualcosa di diverso o minore rispetto al petitum immediato processuale;
- diversamente, verrebbe meno la ratio sottesa alla mediazione, rendendola nei fatti un duplicato processuale
Atteso quanto sopra esposto, il Tribunale ha ritenuto correttamente avviato il procedimento di mediazione e, quindi, infondata l’eccezione di improcedibilità che è stata respinta. *
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.