Tribunale di Verona, sentenza 7.7.2016
L’art. 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010, ritiene superata la condizione di procedibilità quando tutte le ragioni della lite sono individuate nell’istanza di mediazione.
Le ragioni che invece non vengono comunicate al convenuto aderente in mediazione, non possono essere trattate nel processo e sono dichiarate improcedibili.
A questa conclusione giunge il Tribunale di Verona che aveva invitato le parti ad avviare un percorso di mediazione nel corso del quale l’attore depositava una istanza contenente soltanto alcuni dei diversi titoli azionati in causa.
Il giudice, rilevata d’ufficio la parziale omissione, dichiarava la improcedibilità delle ragioni non contenute nella istanza di mediazione.
Le ragioni che invece non vengono comunicate al convenuto aderente in mediazione, non possono essere trattate nel processo e sono dichiarate improcedibili.
A questa conclusione giunge il Tribunale di Verona che aveva invitato le parti ad avviare un percorso di mediazione nel corso del quale l’attore depositava una istanza contenente soltanto alcuni dei diversi titoli azionati in causa.
Il giudice, rilevata d’ufficio la parziale omissione, dichiarava la improcedibilità delle ragioni non contenute nella istanza di mediazione.
Massimario
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