: Tribunale di Bologna – Giudice Estensore Dott. Marco Gattuso - sentenza n. 240 del 26.01.2021.
Il caso de quo riguarda una vertenza in materia possessoria, nella quale la procedura di mediazione era stata attivata solo nei confronti di alcuni dei comproprietari che, a detta di parte ricorrente, sarebbero stati gli autori materiali dello spoglio, con esclusione degli altri.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- sono litisconsorti necessari tutti i destinatari del provvedimento di tutela ripristinatoria richiesta e non solo gli autori materiali del preteso spoglio;
- parte ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti che incidono su beni in comproprietà, o compossesso, di tre resistenti;
- pertanto, sussiste litisconsorzio necessario;
- la mediazione è stata svolta solo nei confronti di alcuni resistenti;
- di conseguenza, la domanda di mediazione non può essere considerata interruttiva del termine decadenziale ex art. 1168, primo comma c.c..
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall'azione di reintegrazione del possesso e, quindi, rigettato la domanda attorea, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dai resistenti e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. *
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