Tribunale di Roma, sentenza 13.7.2016
La mancata partecipazione senza una valida giustificazione al procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata), costituisce condotta di per sé grave perché idonea a determinare la introduzione ovvero, se già pendente, l’incrostazione ed il prolungamento di una controversia in un contesto giudiziario, quello italiano, già ampiamente saturo nei numeri e troppo dilatato nella durata.
Nel caso della mediazione demandata la violazione dell'ordine del giudice dà luogo alla applicazione dell’art.96 co.III° cpc, sia nell'interesse dell’istituto della mediazione, ma ben di più e prima, nell'interesse al rispetto del processo e della condotta processuale, che si qualifica scorretta e sanzionabile proprio nella misura in cui senza valida ragione viene disatteso un ordine legalmente dato dal giudice.
Nel caso della mediazione demandata la violazione dell'ordine del giudice dà luogo alla applicazione dell’art.96 co.III° cpc, sia nell'interesse dell’istituto della mediazione, ma ben di più e prima, nell'interesse al rispetto del processo e della condotta processuale, che si qualifica scorretta e sanzionabile proprio nella misura in cui senza valida ragione viene disatteso un ordine legalmente dato dal giudice.
Massimario
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