La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Sentenza

La mancata partecipazione in mediazione costituisce condotta grave sanzionabile ex art.96 comma 3cpc

La mancata partecipazione in mediazione costituisce condotta grave sanzionabile ex art.96 comma 3cpc

Letto 5807 volte

Tribunale di Roma, sentenza 13.7.2016

La mancata partecipazione senza una valida giustificazione al procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata), costituisce condotta di per sé grave perché idonea a determinare la introduzione ovvero, se già pendente, l’incrostazione ed il prolungamento di una controversia in un contesto giudiziario, quello italiano, già ampiamente saturo nei numeri e troppo dilatato nella durata.
Nel caso della mediazione demandata la violazione dell'ordine del giudice dà luogo alla applicazione dell’art.96 co.III° cpc, sia nell'interesse dell’istituto della mediazione, ma ben di più e prima, nell'interesse al rispetto del processo e della condotta processuale, che si qualifica scorretta e sanzionabile proprio nella misura in cui senza valida ragione viene disatteso un ordine legalmente dato dal giudice.
 

Iscriviti alla Newsletter

Massimario

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2025 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756