Tribunale di Napoli, 10.03.2023, sentenza n. 2631, giudice Estensore De Luca
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di una delibera condominiale.
Il Tribunale aveva assegnato termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
Parte attrice deduceva di non avere potuto presentare la domanda di mediazione per motivi di salute.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Il Tribunale aveva assegnato termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
Parte attrice deduceva di non avere potuto presentare la domanda di mediazione per motivi di salute.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- parte attrice non ha né allegato né provato di aver presentato la domanda di mediazione obbligatoria;
- parte attrice non ha neppure formulato alcuna istanza di rimessione in termini;
- parte attrice non ha neppure provato l’impedimento che ha ostacolato la presentazione della domanda di mediazione.
Per tali motivi, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda attorea per inottemperanza all’ordinanza giudiziale, condannandola anche al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta. *
Massimario
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