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Sentenza

La mediazione delegata va esperita effettivamente, pena la improcedibilità del giudizio

La mediazione delegata va esperita effettivamente, pena la improcedibilità del giudizio

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Corte d'Appello di Milano, sentenza 10.5.2017

L'art.8 D.Lgs.28/2010 prevede che, durante il primo incontro, il mediatore debba verificare in concreto se vi sia la possibilità di svolgere la mediazione (con riferimento a eventuali situazioni preliminari che possano ostacolarne l'esperimento) e non semplicemente se esista o meno la volontà delle parti.
Logica vuole, pertanto, che sia svolta invece una vera e propria sessione di mediazione, nell'ottica di un serio tentativo di risolvere il conflitto.

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