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Sentenza

La mediazione deve essere esperita nei confronti di tutti i convenuti, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale nei confronti dei soggetti nei cui confronti la mediazione non è stata esperita.

La mediazione deve essere esperita nei confronti di tutti i convenuti, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale nei confronti dei soggetti nei cui confronti la mediazione non è stata esperita.

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Tribunale di Rovigo – Giudice Estensore Dott. Nicola Romanin - sentenza n. 101 del 02.02.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di risarcimento da diffamazione a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, il cui giudizio veniva introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Il Giudice disponeva la trasformazione del rito ex art. 702 ter c.p.c. ed assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Nonostante ciò, la mediazione non veniva esperita.
Il Giudice ordinava l’integrazione della domanda nei confronti di una Società, ma parte attrice non vi ottemperava e, pertanto, l’Autorità Giudiziaria ordinava la cancellazione della causa dal ruolo limitatamente alla domanda svolta nei confronti della predetta società e disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti di un’altra società convenuta.
Inoltre, il Tribunale rilevava quanto segue:
  • la presente domanda ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno a seguito di diffamazione a mezzo stampa e, pertanto, ai sensi dell'art. art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, deve essere precedere dalla mediazione obbligatoria;
  • nel caso di specie, parte attrice ha promosso la mediazione ex D. L. vo 28/2010 solo nei confronti della Società convenuta per la quale era stata disposta ed effettuata la rinnovazione della notifica;
  • alla prima udienza, era stato concesso termine per la mediazione obbligatoria, poiché parte attrice non aveva coinvolto alcuni convenuti nell’esperimento di mediazione;
  • nonostante ciò, parte attrice non ha attivato la mediazione obbligatoria nel termine concesso dal giudice;
  • per tali ragioni, la domanda deve dichiararsi improcedibile limitatamente a quei soggetti - odierni convenuti - avverso i quale non era stata precedentemente proposta. *

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