Tribunale di Gela, sentenza del 15/02/2018
Discrezionalmente e qualora intraveda la possibilità di addivenire ad una conclusione pacifica della controversia, il giudice può disporre che le parti intraprendano un tentativo di mediazione. Automaticamente, una volta disposto tale tentativo, il suo corretto espletamento è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. Infatti, il termine “facoltà” contenuto nell’art. 5.2 del D.lgs. n.28/2010, è riferito esclusivamente ai poteri esercitabili dal giudice e non al tentativo di mediazione. La mediazione deve essere svolta obbligatoriamente.
Massimario
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