Tribunale di Forlì, 23.06.2022, sentenza n. 472 – giudice Valentina Vecchietti
Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare.
Parte convenuta deduceva che l’attore aveva depositato la domanda di mediazione oltre il termine di trenta giorni dall’adozione della delibera e, quindi, tardivamente (peraltro dopo la notifica dell’atto di citazione); per tale ragione, eccepiva l'inammissibilità dell’impugnazione della delibera ex art. 1109 c.c. per omesso tempestivo rispetto della condizione di procedibilità.
Inoltre, parte convenuta rilevava l'irritualità della domanda attorea poiché non le parti del giudizio e quelle della mediazione non erano le medesime.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Parte convenuta deduceva che l’attore aveva depositato la domanda di mediazione oltre il termine di trenta giorni dall’adozione della delibera e, quindi, tardivamente (peraltro dopo la notifica dell’atto di citazione); per tale ragione, eccepiva l'inammissibilità dell’impugnazione della delibera ex art. 1109 c.c. per omesso tempestivo rispetto della condizione di procedibilità.
Inoltre, parte convenuta rilevava l'irritualità della domanda attorea poiché non le parti del giudizio e quelle della mediazione non erano le medesime.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la maggiore ampiezza soggettiva ovvero oggettiva della mediazione rispetto all'oggetto del giudizio e/o il fatto che la mediazione sia stata instaurata dopo il giudizio non inficia la validità della mediazione;
- infatti, la mediazione può intervenire anche in corso di causa (art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010).
La mediazione è stata validamente esperita e, pertanto, l’eccezione di tardività della domanda è infondata. *
Massimario
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