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Sentenza

La mediazione instaurata sulla sola domanda riconvenzionale si deve ritenere estesa all’intero cumulo processuale.

La mediazione instaurata sulla sola domanda riconvenzionale si deve ritenere estesa all’intero cumulo processuale.

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Corte di Cassazione, Sez. III, 29.05.2023, ordinanza n.15075, giudice estensore: Marilena Gorgoni

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di rilascio di immobile condotto in locazione, nel quale venivano effettuate da entrambe le parti domande riconvenzionali.

Il Tribunale di Foggia, in prima battuta, tra le varie, dichiarava improcedibile la domanda principale spiegata dalla parte convenuta a seguito del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

La Corte d’Appello di Bari accoglieva parzialmente l’appello e riteneva eccessivamente formalistica la declaratoria di improcedibilità della domanda della parte convenuta.

Parte attrice deduceva quale primo motivo di impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi la Suprema Corte la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 2°, d.lgs. n. 28/2010, rilevando che era stata attivata la mediazione solo sulla propria domanda riconvenzionale con conseguente procedibilità solo di tale domanda.

In merito, la Corte di Cassazione ha così statuito:
  • il Tribunale aveva posto a carico di entrambe le parti l’onere di attivare la procedura di mediazione e vi aveva provveduto tempestivamente la parte convenuta;
  • la parte attrice partecipava al procedimento di mediazione;
  • veniva sottoscritto il verbale negativo di mancato accordo;
  • in ordine all’eccessivo formalismo della declaratoria di improcedibilità, si deve fare riferimento alla corrispondenza tra domanda giudiziale e oggetto della mediazione;
  • l’stanza aveva attinto in via negativa la fondatezza dell’avversa domanda, il che, in altri termini significa che, adendo l’organismo di mediazione, il ricorrente aveva devoluto alla sua conoscenza l’intero rapporto oggetto di causa e non solo la propria domanda riconvenzionale;
  • quando il giudice rileva l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, in un giudizio nel quale sono state introdotte una domanda principale ed una domanda riconvenzionale e invita le parti a procedere alla mediazione (mediazione demandata), l’esistenza della connessione fra domanda principale e domanda riconvenzionale esclude che la richiesta mediatoria proveniente dal solo attore o dal solo convenuto proponente la riconvenzionale possa intendersi limitata all’una o all’altra;
  • infatti, l’iniziativa di una delle parti non può essere tale da far venir meno la connessione tra le due domande;
  • di conseguenza, anche se la parte dichiari – in ipotesi – di voler ricorrere alla mediazione solo sulla propria domanda, l’attivazione del procedimento mediatorio si deve ritenere estesa all’intero cumulo processuale.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il predetto motivo di impugnazione. *

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