Tribunale di Genova, Sez. III, 27.11.2024, sentenza n. 3093, giudice Roberto Bonino
La vicenda ha ad oggetto un decreto ingiuntivo notificato da comproprietario ad altri comproprietari di un appartamento sito in un condominio per il rimborso del 50% dell’importo versato a titolo di spese condominiali ordinarie. I comproprietari con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo chiedevano la revoca dello stesso e che nessuna somma fosse dovuta. Eccepivano inoltre l’improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della mediazione (a loro dire obbligatoria) in sede di precisazione delle conclusioni. Il giudice ritiene tale eccezione totalmente infondata.
L’articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che per controversie in materia di condominio si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice.
La controversia de qua pertanto non rientra nella fattispecie della materia condominiale: il credito oggetto del procedimento monitorio non è un credito maturato dal (...), in violazione delle norme richiamate dall'articolo precedentemente citato, ma un asserito credito per il rimborso di spese condominiali sostenute/pagate da una comproprietaria nei confronti degli altri comproprietari.
Nel merito l’opposizione viene accolta.°
Si veda G. Iaria, Non obbligatoria la mediazione nelle liti tra comproprietari per il rimborso di spese condominiali, in Norme&Tributi Plus Condominio, 19 gennaio 2025
L’articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che per controversie in materia di condominio si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice.
La controversia de qua pertanto non rientra nella fattispecie della materia condominiale: il credito oggetto del procedimento monitorio non è un credito maturato dal (...), in violazione delle norme richiamate dall'articolo precedentemente citato, ma un asserito credito per il rimborso di spese condominiali sostenute/pagate da una comproprietaria nei confronti degli altri comproprietari.
Nel merito l’opposizione viene accolta.°
Si veda G. Iaria, Non obbligatoria la mediazione nelle liti tra comproprietari per il rimborso di spese condominiali, in Norme&Tributi Plus Condominio, 19 gennaio 2025
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