Tribunale di Napoli nord, ordinanza 30.1.2017
L’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/10, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e fissare la successiva udienza, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento (es, comparsa in mediazione del solo difensore).
Massimario
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