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Sentenza

La mediazione non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale: “tentare” la mediazione non equivale ad “attivar(n)e” il procedimento

La mediazione non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale: “tentare” la mediazione non equivale ad “attivar(n)e” il procedimento

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Tribunale di Nocera Inferiore, 23.11.23, sentenza n. 2338, giudice Jone Galasso

In una opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda viene dichiarata improcedibile e confermato il D.I opposto in quanto non  realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all’art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010.
Secondo il giudicante, il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore e pertanto, l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all’instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale.
In tale senso, deve essere letto l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, vale a dire che “tentare” la mediazione non equivale ad “attivar(n)e” il procedimento. Affinchè possa dirsi realizzata la condizione di cui all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è necessario attivare il procedimento di mediazione e comparire al primo incontro dinanzi al mediatore, all’esito del quale le parti potranno liberamente dichiarare al mediatore la volontà di non proseguire la procedura di mediazione.
Non può ritenersi che la parte onerata ex lege alla mediazione – in quanto titolare dell’interesse sostanziale e processuale sotteso alla controversia oggetto del giudizio – benchè convenuta nel procedimento di mediazione, possa, con la sua assenza, rendere impossibile lo svolgimento della mediazione stessa, ritenendo, al contempo, che la domanda sia procedibile per il sol fatto che il tentativo di mediazione sia stato attivato.
La giudice fa riferimento a Tribunale di Chieti sentenza n. 50/2017 del 20.02.2017 secondo cui: “se infatti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs n. 28 del 2010 “la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”, è necessario che la parte onerata si presenti all’incontro, anche ove esso sia promosso dalla controparte. Ed infatti, ragionando a contrario, si avrebbe soltanto un mero intralcio al processo civile. La mancata partecipazione alla mediazione degli attori ha infatti reso, di fatto, impossibile esperire la mediazione alla quale essi stessi erano onerati”). °

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