Tribunale di Taranto, sentenza del 2/05/2019
La mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto, o proposte da eventuali terzi intervenuti. Ciò per un diverso ordine di ragioni. Innanzitutto la locuzione "chi intende esercitare in giudizio un'azione" contenuta nel comma 1, art. 5, D.Lgs. n. 28 del 2010, va interpretata in maniera estremamente restrittiva e riferita solo a chi intende instaurare un giudizio che, per forza di cose, non può essere nè il convenuto nè il terzo. In secondo luogo, invece, estendere l'obbligatorietà del tentativo di mediazione anche alle domande riconvenzionali del convenuto o proposte da terzi significherebbe mettere in pericolo la ragionevole durata del processo e, di conseguenza, verrebbe frustrato lo stesso spirito deflattivo della procedura di mediazione. A questa stessa conclusione si giunge se si pensa che, il convenuto, potrebbe proporre una domanda riconvenzionale al sol fine di costringere il giudice a mandare le parti in mediazione dilatando, in maniera inaccettabile, i tempi del processo. La pronuncia del Tribunale di Taranto, quindi, punta a salvaguardare la giusta e ragionevole durata del processo in quanto, permettere l'esperimento del tentativo di conciliazione su domande ulteriori rispetto a quella introduttiva, sarebbe contrario alle stesse intenzioni del legislatore.
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