Tribunale di Roma, Sez. Specializzata in materia di Impresa, Giudice Estensore Dott.ssa Claudia - se...
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia contrattuale e di mancato pagamento di fatture.
Per tale ragione il Tribunale ha ritenuto tale eccezione priva di fondamento e l’ha rigettata. *
Parte attrice chiedeva il pagamento delle fatture emesse in virtù di un rapporto contrattuale con la parte convenuta e sottolineava la malafede di quest’ultima la quale aveva avviato il procedimento di mediazione per poi abbandonarlo, generandone l’esito negativo.
La parte costituita deduceva l’inadempimento contrattuale di parte attrice e formulava varie eccezioni processuali, tra le quali l’eccezione di improcedibilità dell’azione per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Sul punto, il Giudice ha rilevato quanto segue:
La parte costituita deduceva l’inadempimento contrattuale di parte attrice e formulava varie eccezioni processuali, tra le quali l’eccezione di improcedibilità dell’azione per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Sul punto, il Giudice ha rilevato quanto segue:
- la negoziazione è tardiva se non viene esperita prima della proposizione della domanda giudiziale;
- l’improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d' ufficio dal giudice non oltre la Prima udienza;
- la convenuta ha avviato un procedimento di mediazione, ma il giorno prima dell’incontro ha comunicato al mediatore di non avere più interesse alla mediazione, determinando così l'esito negativo del procedimento di mediazione;
- la mediazione obbligatoria comporta la presenza di un terzo imparziale quale è il mediatore e, pertanto, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva;
- la mediazione obbligatoria è utilmente effettuata anche nei casi in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita.
Per tale ragione il Tribunale ha ritenuto tale eccezione priva di fondamento e l’ha rigettata. *
Massimario
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