Tribunale di Savona, sentenza 26.10.2016
In giurisprudenza di merito vi sono orientamenti contrastanti sulla natura del termine assegnato per l’avvio della mediazione.
Secondo un orientamento predominante il termine avrebbe carattere perentorio e non prorogabile, visto lo scopo che persegue e la funzione che esso adempie, mentre per altra parte della giurisprudenza avrebbe natura ordinatoria ed in tal caso, solo allo spirare del termine senza che sia stata presentata una richiesta motivata di proroga ai sensi dell’art. 154 cpc, la parte onerata dell’avvio decade dalla relativa facoltà processuale.
Secondo un orientamento predominante il termine avrebbe carattere perentorio e non prorogabile, visto lo scopo che persegue e la funzione che esso adempie, mentre per altra parte della giurisprudenza avrebbe natura ordinatoria ed in tal caso, solo allo spirare del termine senza che sia stata presentata una richiesta motivata di proroga ai sensi dell’art. 154 cpc, la parte onerata dell’avvio decade dalla relativa facoltà processuale.
Massimario
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