Tribunale di Vasto, sentenza del 9 aprile 2018
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza n. 457 del 14.06.2017 ha stabilito che " […] il requisito di una procedura di mediazione come condizione di procedibilità di un ricorso giurisdizionale può rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva qualora non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti […] ".
Ebbene,quanto dettato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 sulla mediazione obbligatoria non è in contrasto con detto principio dettato dagli articoli 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea.
Pur non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, il procedimento mediatorio non comporta costi ingenti per le parti se raffrontato alle spese che dovrebbero sostenersi per lo svolgimento di un processo. Ciò anche alla luce della recente riforma dei parametri forensi che ha introdotto valori medi di liquidazione per l’attività di assistenza in mediazione prevedendo compensi distinti per ciascuna delle tre fasi del procedimento (attivazione, negoziazione, conciliazione)
La valutazione in merito al carattere ingente dei costi di una procedura di A.D.R. obbligatoria deve essere condotta contemperando, da un lato, il diritto del professionista a vedere remunerata la propria attività professionale con un compenso dignitoso e proporzionato all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, oltre che alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e, dall'altro, il diritto del cliente a non farsi carico di oneri economici non adeguati alle proprie risorse economiche e ai benefici concretamente ottenuti come risultato della prestazione professionale del proprio difensore.
Ebbene,quanto dettato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 sulla mediazione obbligatoria non è in contrasto con detto principio dettato dagli articoli 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea.
Pur non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, il procedimento mediatorio non comporta costi ingenti per le parti se raffrontato alle spese che dovrebbero sostenersi per lo svolgimento di un processo. Ciò anche alla luce della recente riforma dei parametri forensi che ha introdotto valori medi di liquidazione per l’attività di assistenza in mediazione prevedendo compensi distinti per ciascuna delle tre fasi del procedimento (attivazione, negoziazione, conciliazione)
La valutazione in merito al carattere ingente dei costi di una procedura di A.D.R. obbligatoria deve essere condotta contemperando, da un lato, il diritto del professionista a vedere remunerata la propria attività professionale con un compenso dignitoso e proporzionato all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, oltre che alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e, dall'altro, il diritto del cliente a non farsi carico di oneri economici non adeguati alle proprie risorse economiche e ai benefici concretamente ottenuti come risultato della prestazione professionale del proprio difensore.
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