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Sentenza

La parte che non intende comparire personalmente all’incontro di mediazione e vuole delegare, in sostituzione, il proprio avvocato, deve conferirgli una procura speciale sostanziale, non risultando sufficiente una mera procura ad litem e rischiando, in difetto, che la domanda giudiziale venga dichiarata improcedibile.

La parte che non intende comparire personalmente all’incontro di mediazione e vuole delegare, in sostituzione, il proprio avvocato, deve conferirgli una procura speciale sostanziale, non risultando sufficiente una mera procura ad litem e rischiando, in difetto, che la domanda giudiziale venga dichiarata improcedibile.

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Tribunale di Trento, 18.09.2023, Sentenza n. 742, Giudice Estensore Tolettini

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia ereditaria, nella quale parte attrice chiedeva che venisse pronunciata una sentenza in virtù del contratto di divisione dei beni ereditari e secondo quanto stabilito dall’accordo di mediazione, che controparte non avrebbe adempiuto.

Parte convenuta contestava le pretese attoree e ne chiedeva il rigetto.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • anche volendo riconoscere all'accordo raggiunto in sede di mediazione natura di contratto preliminare, la domanda svolta ex art. 2932 c.c. non può trovare accoglimento considerate le sopravvenute modifiche della consistenza di alcuni beni e la mancata corrispondenza tra il contenuto della sentenza ex art. 2932 c.c. domandata dall'attore e quanto originariamente voluto dalle parti;
  • infatti, successivamente alla sottoscrizione del verbale di mediazione sono intervenute delle modifiche d'ufficio da parte del catasto comunale che hanno inciso sull'estensione delle particelle degli immobili oggetto dell'accordo sottoscritto dalle parti;
  • la richiesta di esecuzione parziale dell'accordo formulata dall’attore non corrisponde all'accordo e agli interessi voluti dalle parti, dovendo ritenersi che le singole pattuizioni, relative ai tre fratelli, siano tra loro interdipendenti e non possano essere attuate parzialmente.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda attorea e l’ha condannata a rimborsare al convenuto le spese di lite. *
 
 

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