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Sentenza

La parte che non partecipa personalmente all’incontro di mediazione può delegare il proprio difensore mediante procura speciale sostanziale.

La parte che non partecipa personalmente all’incontro di mediazione può delegare il proprio difensore mediante procura speciale sostanziale.

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Tribunale di Torre Annunziata, 08.06.2023, sentenza n. 1698, giudice Estensore Silvia Blasi

Il caso in esame riguarda una domanda di pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo in forza di una polizza.

Il Giudice assegnava termine alle parti per intraprendere la procedura di mediazione obbligatoria.

Si costituiva in giudizio anche un interveniente volontaria.

Il Giudice non rilevava alcuna prova che parte attrice avesse intrapreso la procedura di mediazione ed in merito così statuiva:
  • la parte che intende agire in giudizio ha l'obbligo di comparire personalmente dinnanzi al mediatore anche se può delegare ad altri tale attività;
  • la delega a comparire dinnanzi al mediatore può essere conferita anche al difensore al quale la parte ha conferito mandato alle liti, mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, ovvero la cd. procura special sostanziale che differisce dalla procura alle liti conferita al difensore;
  • ciò perché la partecipazione alla procedura di mediazione può comportare disposizione di diritti ulteriori rispetto a quello controverso e, pertanto, la procura rilasciata per la partecipazione alla procedura di mediazione esula dai poteri anche conciliativi attribuiti con la procura alle liti;
  • nel caso di specie, non vi è prova che la parte attrice abbia intrapreso la procedura di mediazione, mentre per l’interveniente è comparso il legale per delega ma senza alcun potere di rappresentanza sostanziale;
  • peraltro, la documentazione depositata dalla parte interveniente tardiva.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibili la domanda di parte attrice e la domanda della parte interveniente. *
 
 

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