Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza del 26-06-2017
La partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione è un requisito indispensabile per il corretto svolgimento della stessa.
La mediazione è istituto pensato per rendere le persone autrici del proprio destino e mira a sovvertire una cultura giuridica che le considera poco capaci di gestire i propri interessi.
Tali ragioni, alle quali va aggiunta la natura personalissima dell’accordo che conclude la mediazione, attribuiscono all’avvocato che partecipa al procedimento in esame un ruolo di assistenza e non di rappresentanza.
Ragion per cui La partecipazione alla mediazione non è delegabile salvo i casi di obiettiva impossibilità della parte a partecipare.
La mediazione è istituto pensato per rendere le persone autrici del proprio destino e mira a sovvertire una cultura giuridica che le considera poco capaci di gestire i propri interessi.
Tali ragioni, alle quali va aggiunta la natura personalissima dell’accordo che conclude la mediazione, attribuiscono all’avvocato che partecipa al procedimento in esame un ruolo di assistenza e non di rappresentanza.
Ragion per cui La partecipazione alla mediazione non è delegabile salvo i casi di obiettiva impossibilità della parte a partecipare.
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.