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Sentenza

La presenza della parte istante al primo incontro di mediazione è obbligatoria ma ciò non esclude che tale attività sia delegabile, essendo la possibilità di delegare ad un terzo soggetto (anche il proprio avvocato) il potere sostanziale di partecipare al procedimento del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.)

La presenza della parte istante al primo incontro di mediazione è obbligatoria ma ciò non esclude che tale attività sia delegabile, essendo la possibilità di delegare ad un terzo soggetto (anche il proprio avvocato) il potere sostanziale di partecipare al procedimento del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.)

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Tribunale di Roma, sez. V, 23.11.2021, sentenza n. 18271, giudice Maria Grazia Berti

Il caso di specie ha ad oggetto l’accertamento in ordine alla proprietà di un immobile e il rilascio da parte dell’occupante sine titulo (il nipote dell’attore) oltre la condanna al risarcimento del danno da illegittima occupazione. Il convenuto affermava di abitare l’immobile a titolo di comodato mentre l’attore riteneva che avesse ne acquistato la detenzione a titolo di ospitalità e tolleranza.
Il nipote convenuto chiedeva tra le altre cose anche di dichiarare la domanda improcedibile non avendo l'attore instaurato il prescritto procedimento di mediazione obbligatoria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti veniva disposto l'avvio del procedimento di mediazione non precedentemente esperito. All'esito, concessi i termini istruttori, il convenuto sollevava l'eccezione di improcedibilità della domanda per irregolare svolgimento della mediazione avanzando apposita domanda.
Sono stati disposti una serie di rinvii richiesti dalle parti per consentire il raggiungimento di un accordo transattivo che poi non è stato raggiunto.
Il giudice romano ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per irregolare ed invalido svolgimento del procedimento di mediazione sollevata da parte convenuta facendo riferimento alla nota Cass. n. 8473 del 2019 secondo la quale se da un lato la presenza della parte istante al primo incontro è obbligatoria, ciò non significa che tale attività non sia delegabile ove, la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), è del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. n. 1181/2012) e funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010. E tale delega ben può essere conferita al proprio difensore già munito di mandato difensivo essendo solo indispensabile per lo svolgimento regolare della mediazione che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente.
Nella specie, come evincibile dal verbale di mediazione e dalla documentazione ivi allegata, parte istante ha conferito procura sostanziale mediante atto notarile al proprio avvocato già munito di mandato difensivo nel presente giudizio per presenziare in mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo incontro nella duplice veste di parte e difensore.
Nulla, difatti, impedisce al difensore si assumere contemporaneamente la qualifica di procuratore sostanziale e processuale (seppure, quest'ultima, limitata all'assistenza legale) né può utilmente affermarsi che il conferimento dell'una determini il venir meno dell'altra.
Nella stessa procura speciale notarile il Sig. xxx ha munito espressamente il Prof. Avv. yyy  non solo dei poteri sostanziali di conciliazione ma anche di quelli di "assistenza" nel relativo procedimento di mediazione. Tale ultima circostanza risulta anche dallo stesso verbale di conciliazione dove il Prof. Avv. yyy viene indicato espressamente anche nella veste di avvocato che "assiste" la parte istante.
Il giudice ritiene che nella specie alla luce degli atti, in assenza di prova del fine specifico convenuto, il contratto deve essere inquadrato nella figura del comodato e poiché il comodante ha esercitato il diritto potestativo alla restituzione, il contratto deve considerarsi cessato e l’immobile restituito.°

https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/se-l-avvocato-difensore-e-munito-di-apposita-procura-sostanziale-puo-rappresentare-la-parte-in-mediazione-812.aspx

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