Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Moriconi, ordinanza del 26.09.2019.
Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Estensore Massimo Moriconi, ha emesso un altro provvedimento molto interessante relativamente alla proposta del Giudice e alla mediazione demandata.
In particolare, sulla base degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto che le Parti avrebbero potuto addivenire ad una definizione conciliativa della vertenza e, per tale ragione, ha formulato una proposta equa e motivata, invitando l’attore e il convenuto a farla propria oppure a svilupparla, modificarla ed integrarla autonomamente ed unitamente ad un mediatore.
Per tale ragione, il Giudice ha assegnato alle parti un termine per il deposito della domanda di mediazione ed un altro termine per il conseguimento di un accordo amichevole sulla base della proposta dal medesimo formulata.
Il Tribunale ha altresì sottolineato l’obbligatorietà della partecipazione al procedimento di mediazione e la non giustificabilità di una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al predetto procedimento.
E’, infatti, richiesta la personale ed effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione demandata, le quali, pertanto, non devono limitarsi e fermarsi alla sessione informativa.
Per tali ragioni, la mancata o l’irrituale partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice può causare l’improcedibilità della domanda giudiziale e la responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c.
In particolare, sulla base degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto che le Parti avrebbero potuto addivenire ad una definizione conciliativa della vertenza e, per tale ragione, ha formulato una proposta equa e motivata, invitando l’attore e il convenuto a farla propria oppure a svilupparla, modificarla ed integrarla autonomamente ed unitamente ad un mediatore.
Per tale ragione, il Giudice ha assegnato alle parti un termine per il deposito della domanda di mediazione ed un altro termine per il conseguimento di un accordo amichevole sulla base della proposta dal medesimo formulata.
Il Tribunale ha altresì sottolineato l’obbligatorietà della partecipazione al procedimento di mediazione e la non giustificabilità di una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al predetto procedimento.
E’, infatti, richiesta la personale ed effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione demandata, le quali, pertanto, non devono limitarsi e fermarsi alla sessione informativa.
Per tali ragioni, la mancata o l’irrituale partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice può causare l’improcedibilità della domanda giudiziale e la responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c.
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