Tribunale di Treviso, sentenza 31.08.2020 – Giudice Estensore Dott.ssa Sonia Andreatta
Il provvedimento che si analizza riguarda l’impugnazione di delibere assembleari.
Il condominio non partecipava alla procedura di mediazione alla quale era stato ritualmente invitato, sostenendo l’impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, a causa delle contrapposte ed inconciliabili prospettazioni delle parti.
Sul punto, il Tribunale di Treviso rileva che il dissenso alla mediazione deve essere supportato da adeguate ragioni giustificative, che siano non solo pertinenti al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica.
Nel caso di specie, l’Autorità adita precisa che l’assenza di una parte in mediazione, basata sulla convinzione dell'insuperabilità del contrasto tra le parti, non costituisce una valida giustificazione.
Infatti, di per sé, la litigiosità tra le parti non giustifica il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, poiché tale procedimento è rivolto proprio ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni.
Per tali ragioni e, quindi, in considerazione della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il Tribunale, tra le varie, ha condannato il Condominio, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/2010.
Il condominio non partecipava alla procedura di mediazione alla quale era stato ritualmente invitato, sostenendo l’impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, a causa delle contrapposte ed inconciliabili prospettazioni delle parti.
Sul punto, il Tribunale di Treviso rileva che il dissenso alla mediazione deve essere supportato da adeguate ragioni giustificative, che siano non solo pertinenti al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica.
Nel caso di specie, l’Autorità adita precisa che l’assenza di una parte in mediazione, basata sulla convinzione dell'insuperabilità del contrasto tra le parti, non costituisce una valida giustificazione.
Infatti, di per sé, la litigiosità tra le parti non giustifica il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, poiché tale procedimento è rivolto proprio ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni.
Per tali ragioni e, quindi, in considerazione della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il Tribunale, tra le varie, ha condannato il Condominio, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/2010.
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