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Sentenza

Le allegazioni e i documenti in sede di mediazione non rilevano nel giudizio

Le allegazioni e i documenti in sede di mediazione non rilevano nel giudizio

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Tribunale di Venezia, sentenza 22.10.2020 - Giudice Estensore Dott. Paolo Filippone

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di successione ereditaria.
In corso di causa, parte ricorrente chiedeva la condanna del fratello al pagamento di una somma indebitamente trattenuta e che affermava essere stata riconosciuta da quest’ultimo in sede di mediazione.
Parte resistente riconosceva di aver trasferito sul proprio conto personale la somma di denaro, ma affermava di aver sostenuto spese per le esequie della madre e per la successione. Inoltre precisava che anche parte resistente aveva prelevato delle somme dal conto della madre e che ne aveva occupato la casa e, pertanto, offriva la differenza.
Il Tribunale, ritenendo parzialmente fondata la domanda attorea ed accogliendo in parte le domande riconvenzionali del resistente, ha precisato l’assenza di rilevanza di quanto documentato dal convenuto in ordine alle spese nella fase stragiudiziale e di quanto allegato e documentato dal medesimo in sede di procedura di mediazione.
Ciò in considerazione di quanto stabilito dall' art. 10 d.lgs. n. 28/10, secondo il quale "le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni".
Relativamente alle spese legali, il Tribunale ha rilevato che in sede di mediazione il resistente aveva formulato una offerta al fratello, a definizione della controversia, e che tale offerta era stata poi riproposta nel giudizio.
Per tale ragione ed in virtù del parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente (conseguente al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal resistente) e dal rifiuto sempre opposto dal ricorrente alle proposte di definizione formulate dal fratello in fase di mediazione e riproposte nel corso del giudizio, che si sono rivelate sostanzialmente congrue, il Tribunale ha compensato le spese del procedimento nella misura di 2/3.
 
 

 

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