Tribunale di Roma, sentenza del 30 ottobre 2014. Rg. 63204/2011
Con l’ordinanza di cui all’art. 185 bis c.p.c., il giudice formula una proposta impegnandosi con formidabile energia a far emergere quanto di più genuino, essenziale e serio vi è nelle opposte posizioni delle parti. L’impegno profuso e sintetizzato nella proposta, richiede che le parti rispettino e considerino con altrettanta serietà e attenzione il suo contenuto. Se è vero che non può ontologicamente affermarsi a carico di alcuna delle parti l’obbligo cogente di accogliere la proposta del giudice, ciò non significa che sia consentito alle parti di non prenderla in considerazione. Ne consegue che al giudice è assegnata una attività che impegna non poco la sua sensibilità nell’ottica di assolvere un importante compito deflattivo e di A.D.R., impedendo che ogni controversia debba necessariamente concludersi con una sentenza, mentre alle parti è richiesta una condotta improntata alla lealtà processuale, ragion per cui non può di contro ammettersi che esse possano assumere senza conseguenze, un atteggiamento anodino, di totale disinteresse, deresponsabilizzato, solo ostinatamente ed immotivatamente diretto a coltivare la permanenza e protrazione della controversia senza valutare la proposta.
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