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Sentenza

Le parti possono produrre in giudizio la consulenza tecnica svolta in mediazione, senza per ciò violarne il principio di riservatezza.

Le parti possono produrre in giudizio la consulenza tecnica svolta in mediazione, senza per ciò violarne il principio di riservatezza.

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Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Luigi Cavallo - sentenza n. 1094 del 25.01.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo.

In sede giudiziaria, l'opposto produceva, tra i vari documenti, anche la relazione redatta dal consulente tecnico nominato dall'Organismo di Mediazione.

In merito, il Giudice ha rilevato quanto segue:
  • In sede di mediazione era stato nominato un consulente tecnico che aveva redatto la propria relazione;
  • Le parti non avevano comunque raggiunto un accordo e, pertanto, avevano proceduto con il giudizio;
  • In tal caso, una delle parti può produrre la predetta relazione nella successiva causa, senza violare le regole sulla riservatezza;
  • ciò in virtù di un equilibrato contemperamento fra l'esigenza di riservatezza che orienta il procedimento di mediazione e quella di economicità ed utilità delle attività che si compiono nel corso e all'interno di tale procedimento;
  • conformemente, si era già espresso in precedenza il Tribunale di Roma con provvedimento del 17.03.2014.* 

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