Tribunale di Treviso, Giudice Estensore Dott. ssa Sonia Andreatta - sentenza n. 1741 del 20.10.2021.
Il caso in esame riguarda un procedimento per convalida di sfratto, al quale l’intimato compariva in udienza e si opponeva.
Il Giudice, pertanto, mutava il rito ex art. 667 c.p.c., ordinava il rilascio dell’immobile (ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né sussistendo gravi ragioni ostative alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.) ed assegnava alle parti i termini per la presentazione della domanda di mediazione e per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
La procedura di mediazione veniva tempestivamente attivata e si concludeva con esito negativo a causa dell’assenza ingiustificata degli intimati che erano stati ritualmente invitati.
Tra le richieste di parte ricorrente vi era, pertanto, anche la condanna di parte resistente al rimborso dei costi e delle spese legali relative alla partecipazione alla mediazione delegata.
In merito, il Tribunale di Treviso ha così statuito:
Il Giudice, pertanto, mutava il rito ex art. 667 c.p.c., ordinava il rilascio dell’immobile (ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né sussistendo gravi ragioni ostative alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.) ed assegnava alle parti i termini per la presentazione della domanda di mediazione e per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
La procedura di mediazione veniva tempestivamente attivata e si concludeva con esito negativo a causa dell’assenza ingiustificata degli intimati che erano stati ritualmente invitati.
Tra le richieste di parte ricorrente vi era, pertanto, anche la condanna di parte resistente al rimborso dei costi e delle spese legali relative alla partecipazione alla mediazione delegata.
In merito, il Tribunale di Treviso ha così statuito:
- secondo la costante giurisprudenza di merito le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente, poiché sono ricomprese nelle spese processuali ex art. 91 c.p.c. ed in virtù del principio della causalità, (Tribunale Modena 09/03/2012; Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano 21/07/2016; Tribunale Mantova 09/04/2018);
- tra la mediazione ed il processo civile non vi è solo una relazione cronologica, ma sussiste anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al Giudice;
- il comportamento assunto dalla parte nel corso della mediazione ricade nel successivo processo in termini di spese di lite;
- la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. (Tribunale Trieste 11/03/2021);
- nel caso di specie, si tratta di controversia soggetta a mediazione obbligatoria, per la quale viene richiesta l’assistenza di un legale;
- pertanto, parte istante ha dovuto sostenere delle spese per avviare la mediazione che si è conclusa negativamente poiché i conduttori non si sono presentati al primo incontro;
- deve, quindi, ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente di rifusione delle spese di mediazione.
Per tali ragioni, l’Autorità Giudiziaria ha condannato la parte resistente ed assente ingiustificata al procedimento di mediazione a rifondere alla parte ricorrente anche le spese di mediazione ovvero le spese per l’attivazione della procedura ed il compenso liquidato sulla base della tabella allegata al D.M. n. 37/2018. *
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