Tribunale di Milano – Giudice Estensore Dott. Andrea Manlio Borrelli - sentenza n. 9079 del 08.11.20...
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di risarcimento da responsabilità medica.
Infatti, parte attrice ha chiesto la condanna dell’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, deducendo la negligente dei sanitari dell'Azienda convenuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, nonché la condanna al rimborso delle spese processuali e di quelle relative alla procedura obbligatoria di mediazione.
In merito il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità dell’Ospedale a seguito di consulenza tecnica d’ufficio e, quindi, la fondatezza della domanda attorea, ha rilevato quanto segue:
Infatti, parte attrice ha chiesto la condanna dell’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, deducendo la negligente dei sanitari dell'Azienda convenuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, nonché la condanna al rimborso delle spese processuali e di quelle relative alla procedura obbligatoria di mediazione.
In merito il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità dell’Ospedale a seguito di consulenza tecnica d’ufficio e, quindi, la fondatezza della domanda attorea, ha rilevato quanto segue:
- In virtù del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese processuali e quelle della procedura di mediazione di cui si è onerato l'attore devono essere poste a carico della convenuta;
- la liquidazione delle spese legali vengono liquidate, ai sensi del D.M. 10.3.2014 n. 55, in base alla misura in cui la domanda viene accolta ed applicando i valori inferiori ai medi poiché parte convenuta aveva dichiarato la propria disponibilità a risarcire l'attore nei termini indicati dalla relazione di ctu che coincidono con quelli della decisione del giudicante;
- le spese di mediazione vengono liquidate per la sola fase svoltasi ovvero la fase di attivazione e sulla base della misura in cui la domanda viene ritenuta fondata. *
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.