Tribunale di Genova, 11.02.2025, sentenza n. 381, Giudice Alessandra Mainella
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia ereditaria, nella quale la parte attrice ha chiesto il conferimento alla massa ereditaria dei beni mobili e immobili che la convenuta aveva ricevuto in vita dai genitori a titolo di donazione, ritenendo che tali donazioni ledessero la sua quota di legittima.
Parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda per difetto di simmetria fra il procedimento di mediazione e la domanda giudiziale, ritenendo quindi che l’oggetto della mediazione non corrispondesse esattamente a quello della successiva azione giudiziaria, con la conseguenza che la causa non poteva essere ritenuta procedibile.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
Parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda per difetto di simmetria fra il procedimento di mediazione e la domanda giudiziale, ritenendo quindi che l’oggetto della mediazione non corrispondesse esattamente a quello della successiva azione giudiziaria, con la conseguenza che la causa non poteva essere ritenuta procedibile.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- la domanda formulata dall’attrice non è volta alla riduzione delle donazioni, bensì alla loro collazione nell’asse ereditario.
- tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la collazione non è un diritto autonomo che un coerede può far valere in modo indipendente, ma deve essere necessariamente connessa alla richiesta di divisione ereditaria;
- l’attrice non ha chiesto la divisione dell’asse ereditario contestualmente alla richiesta di collazione e, pertanto, la sua domanda risulta inammissibile;
- le spese di lite seguono la soccombenza;
- le spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria sono assimilabili a quelle del processo e, pertanto, anch’esse seguono lo stesso criterio di ripartizione stabilito per il processo, ovvero il principio di soccombenza. *
Massimario
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